IARESP — Centro di ricerca precursori sismici

DOCUMENTI ASSOCIATIVI

Lo Statuto

Identità, finalità e regole di funzionamento di IARESP OdV.

Il documento dell’associazione

Lo Statuto definisce le finalità di IARESP Organizzazione di Volontariato, le attività associative e le regole che ne disciplinano l’organizzazione.

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Art. 1 — COSTITUZIONE

E’ costituita, ai sensi del Codice civile e del D.Lgs. n. 117/2017 (d’ora in avanti Codice del Terzo Settore) e successive modifiche, l’OdV: “IARESP Organizzazione di Volontariato”, in sigla denominata. “IARESP OdV” secondo quanto stabilito dall’Art 32, D.Lgs. n. 117/2017 e successive modifiche.

Art. 2 — SEDE LEGALE

L’OdV ha sede legale a L’Aquila in Via Miraflores, 11/A ed ha durata a tempo indeterminato. Essa potrà istituire con delibera dell’Assemblea ordinaria sedi secondarie, amministrative, sezioni locali. La variazione di sede legale deliberata dall’Assemblea ordinaria dei soci non dovrà intendersi quale modifica del presente Statuto.

Art. 3 — ASSENZA SCOPO DI LUCRO-DIVIETO DISTRIBUZIONE UTILI

L’OdV non ha fini di lucro, è apartitica ed aconfessionale e si ispira ai principi di solidarietà, sussidiarietà, democrazia e pluralismo. È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve comunque denominate o capitale a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. Gli utili o gli avanzi di gestione sono impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 4 — FINALITA’

L’OdV non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento di attività, prevalentemente in favore di terzi di una o più attività di cui all’articolo 5 D.Lgs. n. 117/2017 In particolare l’OdV ha lo scopo di svolgere le attività d seguito elencate, in via esemplificativa e non esaustiva: 1. Promuovere e svolgere attività di ricerca nel campo delle discipline della Fisica della Terra quali sismologia, geologia, geofisica, vulcanologia e delle loro applicazioni ivi compresi lo studio dei fenomeni fisici e chimici precursori dei terremoti e delle eruzioni vulcaniche, nonché dei metodi di valutazione del rischio sismico, vulcanico, idrogeologico e della pericolosità sul territorio, anche in collaborazione con Università italiane ed estere, istituzioni nazionali e internazionali, altri soggetti pubblici e privati nazionali, comunitari e internazionali. 2. Progettare e coordinare programmi di ricerca finalizzati al rilevamento dei fenomeni sismologici, geofisici, vulcanici, geochimici e lo studio dei loro precursori, anche attraverso collaborazioni internazionali. 3. Favorire e promuovere studiosi considerati svantaggiati, in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari, mediante l’erogazione dl borse di studio ed aiuti finanziari per la loro attività di ricerca in Italia; promuovere lo sviluppo della ricerca scientifica

attraverso la concessione di contributi o contratti di ricerca a studiosi meritevoli e istituzioni scientifiche qualificate; diffondere la cultura scientifica e tecnica nei vari rami della scienza attraverso manifestazioni, pubblicazione di libri e riviste, interventi nella stampa ed in televisione, sviluppare qualificate iniziative, rassegne, convegni. 4. Fornire supporto alle Istituzioni, agli Enti locali e tutti gli organi preposti alla tutela dei popoli. Fornire informazioni, ricerche e consulenze per la difesa dai terremoti e di eventi naturali potenzialmente pericolosi. 5. Rendere disponibili a tutta la comunità scientifica nazionale e internazionale i dati raccolti dalle proprie ricerche, studi e progetti nonché i dati raccolti dalle reti di monitoraggio e misurazione, locali, nazionali e internazionali avviate e gestite anche con la collaborazione diretta e indiretta di ricercatori, Università, gruppi di ricerca, Enti nazionali e Internazionali. 6. Stimolare, sostenere e curare la valorizzazione, lo sviluppo e il trasferimento tecnologico dei risultati delle attività di ricerca svolta dalla propria rete scientifica a favore di organismi pubblici e privati nazionali ed internazionali. 7. Favorire lo scambio culturale e l’accrescimento di esperienze di ricerca con programmi di assegnazione di borse di studio, attività di formazione anche in collaborazione con organismi universitari, convegni internazionali, attività di alta formazione post-universitaria e attività di formazione permanente, continua e ricorrente. 8. Fornire, nell’ambito del perseguimento delle proprie finalità, servizi a terzi in regime di diritto privato. In seno all’Associazione IARESP OdV opera una speciale Commissione Scientifica con funzioni di coordinamento e scelta delle attività scientifiche promosse dall’Associazione IARESP OdV. 9. L’Associazione IARESP OdV potrà altresì svolgere tutte le attività connesse al proprio scopo istituzionale, nonché tutte le attività accessorie, in quanto ad esso integrative, anche se svolte in assenza delle condizioni previste in questo articolo, purché nei limiti consentiti dalla legge, costituendo al suo interno altre strutture associative od organizzando specifici progetti di ricerca. 10. Acquisizione di ogni tipo di strumento o realizzazione in proprio di strumenti meccanici ed elettronici da utilizzare per la propria ricerca o da destinare a terzi in comodato d’uso per l’ampliamento territoriale della ricerca stessa. Tali strumenti saranno acquisiti attraverso i fondi posseduti o attraverso contribuzioni derivanti da Società o Enti che aderiscano a specifici progetti di ricerca anche su territori diversi da quelli della sede dell’Associazione IARESP OdV. Ogni strumento acquisito o realizzato in proprio è e rimarrà di proprietà dell’Associazione IARESP OdV. 11. Attivare collaborazioni scientifiche nazionali e internazionali con ricercatori, studiosi, enti di ricerca, Università. 12. Realizzare una propria rete di rilevamento sismico attraverso strumenti acquisiti, realizzati in proprio o donati da persone, Enti, Organizzazioni. 13. Realizzare una rete di rilevamento e misurazione multidisciplinare per lo studio e la ricerca di precursori sismici attraverso propri strumenti o strumenti messi a disposizione da persone, Enti, Ricercatori, Università o donati che siano meccanici, elettronici o satellitari. Attraverso gli strumenti a disposizione si effettuerà ogni genere di misurazione e rilevamento di carattere fisico, geofisico, chimico, geochimico, atmosferico, meteorologico, elettronico, magnetico, elettromagnetico, frequenze radio e ogni altro metodo necessario atto alla correlazione dei dati e

all’individuazione di precursori. 14. Realizzare specifici progetti di ricerca ai quali sarà assegnato un nome e un logo che rimarranno di proprietà dell’Associazione IARESP OdV. 15. Partecipare a progetti di persone, studiosi, ricercatori, Enti nazionali e internazionali che chiedano la collaborazione scientifica dell’Associazione IARESP OdV. 16. Le attività dell’Associazione IARESP OdV e le sue finalità sono ispirate a principi di pari opportunità tra uomini e donne e rispettose dei diritti inviolabili della persona.

L’OdV esercita le seguenti attività di interesse generale. In via non esclusiva e collaterale alle attività principali sopra in elenco, nell’interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, la nostra OdV si occupa di attività di interesse generale, svolte in conformità alle norme particolari che ne disciplinano l’esercizio, con riferimento a quanto previsto dall’art. 5, comma 1, del D.Lgs n. 117/2017:

Punto A Interventi e servizi sociali ai sensi dell’articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni; Punto E Interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell’ambiente e all’utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell’attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi; Punto F Interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni; Punto G Formazione universitaria e post-universitaria; Punto I Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo; Punto J Radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell’articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni; Punto K Organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso; Punto L Formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa; Punto N Cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni; Punto O Attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell’ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un’area economica svantaggiata, situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l’accesso del produttore al mercato e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del

produttore e l’obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un’esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile; Punto P Servizi finalizzati all’inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all’articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all’articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106; Punto Q Alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi; Punto R Accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti; Punto S Agricoltura sociale, ai sensi dell’articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni; t) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche; Punto U Beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo; Punto V Promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata; Punto W Promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all’articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all’articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244; Punto Z Riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

Tenuto conto delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale di cui all’articolo 1, comma 1, della legge 6 giugno 2016, n. 106, nonché delle finalità e dei principi di cui agli articoli 1 e 2 del presente Codice, l’elenco delle attività di interesse generale di cui al comma 1 può essere aggiornato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottarsi ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Unificata, acquisito il parere delle Commissioni parlamentari competenti, che si esprimono entro trenta giorni dalla data di trasmissione del decreto, decorsi i quali quest’ultimo può essere comunque adottato

L’OdV, conformemente a quanto stabilito dall’art. 6 del D. Lgs. n. 117/2017 e successive modifiche ed integrazioni, potrà esercitare anche attività diverse da quelle sopra riportate, che siano secondarie e strumentali alle attività di interesse generale esercitate, secondo criteri e limiti stabiliti dal

Decreto Ministeriale citato nel suddetto articolo. Il Consiglio Direttivo è delegato ad individuare tali attività diverse da svolgere nei limiti di cui al comma precedente. L’Associazione, conformemente a quanto stabilito dall’art. 4 del D. Lgs n. 117/2017, realizza le attività di interesse generale sopra individuate con modalità erogativa, mutualistica, economica, secondo le determinazioni del Consiglio Direttivo. L’Associazione può esercitare, a norma dell’art. 7 del Codice del Terzo Settore, anche attività di raccolta fondi, attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico. In conformità all’Art. 7. del D. Lgs. n. 117/2017 l’associazione si occupa altresì di Raccolta fondi 1. Per raccolta fondi si intende il complesso delle attività ed iniziative poste in essere da un ente del Terzo settore al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva. 2. Gli enti del Terzo settore, possono realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformità a linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentiti la Cabina di regia di cui all’articolo 97 e il Consiglio nazionale del Terzo settore.

SOCI-VOLONTARI - LAVORO RETRIBUITO

Art. 5 — VOLONTARI

L’OdV si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati per il perseguimento dei fini istituzionali. I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell’associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità. L’attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall’associazione le spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite da apposito regolamento e/o da delibera dell’Assemblea dei soci. Sono vietati in ogni caso rimborsi di tipo forfetario. L’Associazione assicura i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell’attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

Art. 6 — LAVORO RETRIBUITO

L’ OdV può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, fatto comunque salvo quanto previsto dall’art 17, comma 5, del D.Lgs. 117 del 03 Luglio 2017, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell’attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità e Art 33 del D.Lgs. 117 del 03 Luglio 2017,

Art. 7 — AMMISSIONE E NUMERO DEGLI ASSOCIATI

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge Art 32 comma 1 del D.Lgs. 117 del 03 Luglio 2017, definito con un minimo di 7 persone. Possono far parte dell’Associazione oltre alle persone fisiche, anche altri enti del terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle Associazioni di promozione sociale, che intendono contribuire al raggiungimento esclusivo degli scopi previsti dal presente Statuto e che siano in possesso dei seguenti requisiti: a. condividere gli scopi e la finalità dell’Associazione; b. accettare il presente Statuto ed i Regolamenti Interni. La partecipazione alla vita associativa non potrà essere temporanea. Le organizzazioni private partecipano nella persona di un loro rappresentante.

Art. 8 — DIRITTI-DOVERI SOCI

Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative ed a tutti spetta l’elettorato attivo e passivo. Lo status di socio, una volta acquisito, ha carattere permanente, e può venir meno solo nei casi previsti dall’articolo relativo alla perdita di qualifica di socio. Non sono pertanto ammesse iscrizioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine. I nominativi dei soci sono annotati nel libro soci dell’OdV. Tutti gli associati regolarmente iscritti nel libro dei soci da almeno tre mesi possono intervenire con diritto di voto nelle Assemblee per l’approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti, e per la nomina degli organi direttivi dell’OdV. Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali.

Art. 9 — MODALITA’ AMMISSIONE SOCIO

Per essere ammessi a socio è necessario presentare al Consiglio Direttivo domanda di adesione all'OdV con l’osservanza delle seguenti modalità ed indicazioni: a. indicare nome e cognome, o denominazione per le persone giuridiche, luogo e data di nascita, luogo di residenza, indirizzo email cui ricevere tutte le comunicazioni sociali. b. dichiarare di aver preso visione e di attenersi al presente Statuto ed alle deliberazioni degli organi sociali. È compito del Consiglio Direttivo dell'OdV deliberare, entro trenta giorni, su tale domanda. Il Consiglio delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte. La deliberazione di ammissione è comunicata all’interessato e annotata nel libro degli associati. In caso di non ammissione il Consiglio Direttivo deve, entro sessanta giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati In caso di non ammissione l’interessato potrà presentare ricorso, entro i successivi sessanta giorni, all’Assemblea Ordinaria la quale, se non appositamente convocata, nella successiva convocazione, si pronuncerà in modo definitivo.

Art. 10 — QUOTA ASSOCIATIVA

I soci, sono tenuti al pagamento della quota annuale di associazione, stabilita dal Consiglio Direttivo, ed all’osservanza dello Statuto, e delle deliberazioni prese dagli organi sociali. La quota associativa deve essere versata entro i termini previsti, pena la decadenza dello status di socio per morosità. La quota può essere cambiata ogni anno, previa approvazione dell’assemblea e senza alcuna variazione del presente statuto. L’adesione all’OdV non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento originario. È comunque facoltà degli aderenti all’Associazione di effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli ordinari.

Art. 11 — PERDITA DELLA QUALIFICA DI ASSOCIATO

Lo status di socio si perde per recesso, morosità, esclusione. L’associato può sempre recedere dall’associazione. Chi intende recedere dall’associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Consiglio Direttivo, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all’associato. La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell’anno in corso, purché sia fatta almeno 3 mesi prima. La decadenza per morosità è deliberata dal Consiglio Direttivo in caso di mancato versamento della quota associativa annuale entro 180 giorni dall’inizio dell’esercizio sociale. Il Consiglio Direttivo comunica tale obbligo a tutti gli associati morosi entro un congruo termine per poter provvedere al versamento. L’associato decaduto può presentare una nuova domanda di ammissione ai sensi dell’art. 9 del presente Statuto. I soci sono espulsi per i seguenti motivi: a. quando non ottemperino alle disposizioni del presente Statuto, dei Regolamenti Interni, o alle deliberazioni prese dagli organi sociali; b. quando, in qualunque modo, arrechino danni morali o materiali all’Associazione ovvero assumano comportamenti o iniziative in contrasto con le finalità dell’Associazione o tali da lederne l’onorabilità, il decoro ed il buon nome. Le espulsioni sono decise dal Consiglio Direttivo a maggioranza dei suoi membri. Il socio espulso, avverso tale decisione, può presentare ricorso in assemblea dei soci, la quale, se non appositamente convocata, nella successiva convocazione si pronuncerà in maniera definitiva.

ORGANI DELL’ OdV

Art. 12 — ORGANI DELL’ OdV

Gli organi dell’Associazione sono: • L’Assemblea dei Soci; • Il Consiglio Direttivo; • Il Presidente; • Organo di controllo, solo se obbligatorio per legge (superamento limiti ex art. 30, D. Lgs. n. 117/2017) o se facoltativamente istituito dall’Assemblea dei soci.

Art. 13 — ASSEMBLEA DEI SOCI: COMPETENZA

L’Assemblea, ordinaria e straordinaria, è l’organo deliberativo dell’OdV. All’assemblea, ordinaria e straordinaria, hanno diritto di voto tutti gli associati in regola con il pagamento della quota associativa e che siano iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati, conformemente a quanto stabilito dall’art. 24 del D. Lgs. n. 117/2017 All’assemblea ordinaria dei soci spettano i seguenti compiti: a. discutere e deliberare sui bilanci e sulle relazioni del Consiglio Direttivo; b. eleggere e revocare i membri del consiglio direttivo e degli altri organi dell’associazione; c. approvare le linee generali del programma di attività dell’associazione; d. approvare l’eventuale regolamento dei lavori assembleari e. deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti; f. deliberare in merito agli eventuali ricorsi presentati dai Soci espulsi g. deliberare su tutte le questioni attinenti la gestione sociale e su ogni altro argomento ordinario per cui sia chiamata a decidere; All’assemblea straordinaria spettano i seguenti compiti: h. deliberare sullo scioglimento, la devoluzione del patrimonio, la trasformazione, la fusione o scissione dell’associazione i. deliberare sulle proposte di modifica dello statuto associativo. La comunicazione della convocazione deve essere effettuata in forma scritta con qualunque mezzo (consegna brevi manu, lettera, e-mail, fax) purché vi possa essere un riscontro scritto dell’avvenuta comunicazione, contenente i punti all’ordine del giorno, la data, l’ora ed il luogo dell’Assemblea, nonché la data, l’ora ed il luogo dell’eventuale Assemblea di seconda convocazione.

Art. 14 — CONVOCAZIONE ASSEMBLEA SOCI

L’Assemblea Ordinaria deve essere convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo, almeno una volta l’anno per l’approvazione del bilancio consuntivo entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio. Per motivi particolari il bilancio consuntivo può essere approvato entro sei mesi dalla chiusura dell’esercizio. L’Assemblea, ordinaria e straordinaria, è convocata ogni qual volta il Presidente lo ritenga opportuno oppure quando ne sia fatta richiesta motivata al Consiglio Direttivo da almeno 1/10 (un decimo) dei soci regolarmente iscritti o da almeno 1/3 (un terzo) dei Consiglieri oppure dall’Organo di controllo. L’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta da un Presidente nominato dall’Assemblea stessa il quale nomina a sua volta fra i soci un segretario verbalizzante. Spetta al Presidente dell’Assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed, in generale, il diritto di intervenire in Assemblea. Il verbale redatto in occasione di ciascuna assemblea verrà firmato dal Presidente, dal Segretario, ed eventualmente dagli scrutatori in caso di votazioni.

Art. 15 — VALIDITA’ E PARTECIPAZIONE ASSEMBLEA SOCI

Per la validità delle delibere assembleari, si fa riferimento all’art. 21 cod. civ.

Ciascun associato può farsi rappresentare nell’assemblea da altro associato mediante delega scritta, anche in calce all’avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare, oltre a se stesso, sino ad un massimo di altri due associati. Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno diritto di voto. L’Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi almeno con un giorno di distanza dalla prima, è regolarmente costituita qualunque sia il numero di soci intervenuti. L’assemblea straordinaria sarà regolarmente costituita con la presenza di almeno i 3/4 (trequarti) degli associati in prima convocazione e con la presenza della metà più uno degli associati in seconda convocazione. L’Assemblea ordinaria e straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, delibera a maggioranza dei presenti; per deliberare lo scioglimento dell’associazione e la devoluzione del patrimonio, si rinvia a quanto previsto dal successivo articolo 29 del presente statuto.

Art. 16 — PRINCIPIO DEL VOTO SINGOLO

Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto, quando ne faccia richiesta almeno un decimo dei presenti. Per l’elezione delle cariche sociali, la votazione avviene a scrutinio segreto. Le votazioni avvengono sempre sulla base del principio del voto singolo di cui all’articolo 2538, secondo comma, del codice civile.

Art. 17 — CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è composto da 3/9 membri, dall’Assemblea fra i soci, e resta in carica per tre esercizi. I membri del Consiglio sono rieleggibili. In caso di dimissioni di un componente del Consiglio Direttivo, viene cooptato il primo dei non eletti; il consigliere così eletto rimane in carica fino alla successiva assemblea che può ratificare la nomina. Nel caso in cui l’Assemblea dei soci non abbia provveduto ad individuare le relative cariche al momento delle elezioni, nella sua prima seduta il Consiglio Direttivo elegge fra i suoi membri il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario e il Tesoriere.

Art. 18 — RIUNIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente o la maggioranza dei propri componenti lo ritengano necessario, ed è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente. Le riunioni sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti; le deliberazioni si adottano a maggioranza semplice. Nel caso in cui sia composto da soli tre membri esso è validamente costituito e delibera quando sono presenti tutti i tre componenti. Il Consiglio Direttivo può attribuire ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell’Associazione.

Art. 19 — CONSIGLIO DIRETTIVO: COMPETENZE

Il Consiglio Direttivo : a. redige i programmi di attività sociale previsti dallo Statuto sulla base delle linee approvate dall’Assemblea dei soci; b. cura l’esecuzione delle deliberazioni dell’Assemblea; c. redige i bilanci da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea; d. stipula tutti gli atti e i contratti di ogni genere inerenti all’attività sociale; e. nomina e revoca dirigenti, collaboratori, consulenti, dipendenti, personale ed emana ogni provvedimento riguardante il personale in genere; f. delibera circa l’ammissione e l’espulsione dei soci (salvo ricorso dell’interessato all’assemblea dei soci); g. determina l’ammontare delle quote annue associative e le modalità di versamento; h. delibera l’eventuale svolgimento di attività diverse, e ne documenta il carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale; i. ratifica o respinge i provvedimenti di urgenza adottati dal Presidente; j. svolge tutte le altre attività necessarie e funzionali alla gestione sociale.

Art. 20 — CONVOCAZIONI CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario oppure quando ne sia fatta richiesta da almeno 2/3 (due terzi) dei membri e comunque almeno una volta ogni tre mesi. La convocazione avverrà nelle forme che il Consiglio Direttivo riterrà opportuno rispettando nei casi ordinari un preavviso di almeno otto giorni; in caso di urgenza potrà essere convocato anche telefonicamente. Il Consiglio è presieduto dal Presidente, ed in sua assenza, dal Vice Presidente.

Art. 21 — PRESIDENTE - RAPPRESENTANZA LEGALE

Al Presidente del Consiglio Direttivo compete la legale rappresentanza dell’OdV e la firma sociale. Egli presiede e convoca il Consiglio Direttivo; sovrintende alla gestione amministrativa ed economica dell’Associazione. In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le sue mansioni spettano al Vicepresidente. Al Presidente dell’OdV compete, sulla base delle direttive emanate dall’Assemblea e dal Consiglio Direttivo, al quale comunque il Presidente riferisce circa l’attività compiuta, l’ordinaria amministrazione dell’OdV; in casi eccezionali di necessità e urgenza il Presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione ma in tal caso deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato. Il Presidente convoca l’Assemblea e il Consiglio Direttivo, ne cura l’esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell’OdV, verifica l’osservanza dello statuto e dei regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità.

Art. 22 — IL SEGRETARIO E IL TESORIERE

Il Segretario cura l’attività amministrativa dell’associazione. Tiene aggiornati i libri sociali (verbali assemblee, consiglio direttivo, registro degli associati) e cura la corrispondenza dell’OdV.

Il Tesoriere tiene aggiornata la contabilità e cura la conservazione della relativa documentazione, tiene i registri contabili, cura gli incassi ed i pagamenti dell’OdV in conformità alle decisioni del Consiglio Direttivo.

Art. 23 — L’ORGANO DI CONTROLLO

L’Organo di Controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla legge o se facoltativamente istituito dall’assemblea. Nel caso di organo collegiale esso si compone di tre membri effettivi e due supplenti eletti dall’Assemblea anche tra persone non socie. L’Organo di Controllo elegge, nella sua prima riunione, nel suo seno un Presidente che convoca e presiede le riunioni. L’Organo di Controllo potrà essere anche monocratico conformemente a quanto stabilito dall’art. 30, comma 2 del D.Lgs. n. 117/2017. I componenti dell’Organo di controllo, ai quali si applica l’art. 2399 del Codice Civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice Civile. Nel caso di organo collegiale i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. L’Organo di Controllo: - vigila sull’osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. n 231/2001, qualora applicabili, nonché sull’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento; - esercita il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell’apposito registro; - esercita compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. L’Organo di Controllo può, nell’ambito delle sue funzioni, assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo. L’Organo di controllo, dura in carica tre esercizi ed i relativi membri sono rieleggibili. Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto si rimanda alla disciplina di cui agli artt. 30 e 31 del D. Lgs. n. 117/2017

Art. 24 — IL PATRIMONIO E LE RISORSE ECONOMICHE

Il fondo patrimoniale dell’OdV è indivisibile ed è costituito: a. dal patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell’OdV; b. eventuali fondi di riserva costituiti con l’eccedenza di bilancio; Le risorse economiche dell’OdV sono costituite da: a. dalle quote associative, dai contributi annuali e straordinari degli associati; b. dai contributi dei privati, erogazioni e lasciti diversi; c. dai contributi dell’Unione Europea o di organismi internazionali, dello Stato, degli enti o istituzioni pubbliche, finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti; d. dalle rendite del patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell’OdV; e. da rimborsi derivanti da convenzioni con Enti Pubblici; f. contributi, rimborsi, proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e ai terzi, nello svolgimento di attività di interesse generale, accessorie e diverse che siano conformi a quanto previsto dal Codice sul Terzo Settore e successive modifiche e integrazioni.

g. entrate derivante da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi; h. altre entrate compatibili con le finalità sociali dell’associazionismo sociale; i. proventi derivanti da raccolte fondi continuative o occasionali Per qualsiasi altra disposizione si rimanda all’art 33 del D.Lgs 117\2017

Art. 25 — INTRASMISSIBILITÀ QUOTA ASSOCIATIVA

Le somme versate per la tessera sociale e le quote annuali di adesione all’OdV, e le quote straordinarie, rappresentano unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno economico del sodalizio. Non costituiscono pertanto in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi, e non sono in alcun caso rimborsabili o trasmissibili.

SCRITTURE CONTABILI E BILANCIO

Art. 26 — I LIBRI SOCIALI E DIRITTO CONSULTAZIONE DEI SOCI

Oltre alla tenuta dei libri e scritture contabili prescritti dagli artt. 13 e ss. del Codice del Terzo Settore, l’ OdV tiene i seguenti libri sociali: Libro degli associati Registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea degli associati Libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo Libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri Organi associativi, tenuto a cura dello stesso organo Gli associati hanno diritto di ottenere informazioni dal Consiglio Direttivo sulle questioni riguardanti l’OdV. I libri dell’OdV sono consultabili al socio che ne faccia motivata istanza da presentare all’organo che ne cura la tenuta. La richiesta degli associati deve essere formulata con un preavviso di almeno quindici giorni.

Art. 27 — IL BILANCIO/RENDICONTO ANNUALE

Il bilancio dell’OdV, comprendente l’esercizio sociale che va dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno, deve essere approvato dal Consiglio Direttivo entro il trentuno marzo dell’anno successivo, e approvato dall’Assemblea ordinaria dei soci entro il 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio. Il Bilancio di esercizio è formato dallo Stato Patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l’indicazione dei proventi e degli oneri dell’ente, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l’andamento economico e finanziario dell’ente con le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Qualora i ricavi, rendite, proventi entrate siano inferiori a 220.000 euro il bilancio può essere redatto nella forma del rendiconto per cassa. Il bilancio deve comunque contenere una sintetica descrizione dei beni, contributi e lasciti ricevuti e prevedere un inventario delle immobilizzazioni materiali, immateriali, finanziarie. Il bilancio sarà depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

Art. 28 — IL RENDICONTO DELLA RACCOLTA FONDI

Indipendentemente dalla redazione del bilancio annuale, l’OdV, per ogni attività occasionale di raccolta pubblica di fondi eseguita in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze, o campagne di sensibilizzazione, redige entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio un apposito e separato rendiconto dal quale devono risultare, anche a mezzo di relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative a ciascuna di detta celebrazione, ricorrenza o campagna di sensibilizzazione.

SCIOGLIMENTO DELL’ASSOCIAZIONE

Art. 29 — LO SCIOGLIMENTO

Lo scioglimento dell’OdV deve essere deliberato dall’Assemblea dei soci con il voto favorevole di almeno i ¾ (tre quarti) degli associati.

Art. 30 — DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO AD ALTRI ETS

In caso di scioglimento l’Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori, anche non soci, determinandone gli eventuali compensi. Il patrimonio residuo che risulterà dalla liquidazione è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore, acquisito il parere positivo dell’Ufficio di cui all’art 45, comma 1, del citato D.Lgs. 117/2017.

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 31 — RINVIO ALLE LEGGI IN MATERIA DI TERZO SETTORE

Per tutto quanto non previsto espressamente dal presente Statuto si rimanda alla normativa vigente in materia con particolare riferimento al Codice sul Terzo Settore e successive modifiche e integrazioni.

Firma del Presidente Giuseppe Massimiani