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Art. 1 - DENOMINAZIONE
È costituita, nel rispetto del codice civile e della L. 383/2000, l’Associazione iAReSP (International Association for Research Seismic Precursors)

Art. 2 - SEDE
La iAReSP ha sede legale in Via Miraflores, 11/A - 67100 L'Aquila.
Il trasferimento della sede sociale non comporta modifica statutaria.
Il Consiglio Direttivo potrà con delibera trasferire la sede nell’ambito dello stesso Comune o Comuni confinanti e istituire sedi secondarie in tutta Italia e all’estero.

Art. 3 – FINALITÀ, PRINCIPI ISPIRATORI E INQUADRAMENTO GIURIDICO
L’Associazione iAReSP non ha fini di lucro e tutte le sue attività saranno effettuate secondo le norme che regolano le Associazioni non lucrative. La iAReSP ha durata illimitata e non ha alcun indirizzo politico e religioso. Lo scopo sociale è quello di sensibilizzare, promuovere e diffondere le conoscenze scientifiche in favore dell’uomo, la tutela della sua dignità e dei diritti fondamentali qualsiasi sia la sua religione o razza. La iAReSP intende aggregare il maggior numero possibile di persone e collaborare con organizzazioni di qualsiasi genere che hanno fra le loro finalità la tutela e il miglioramento del territorio attraverso metodi di prevenzione per migliorare le condizioni di vita e la sicurezza dei cittadini.
L’Associazione si ispira a principi di solidarietà, ecologia e non violenza; la sua struttura è democratica. Si esclude l’esercizio di qualsiasi attività commerciale, che non sia svolta in maniera marginale e comunque ausiliaria e secondaria rispetto al perseguimento dello scopo sociale. L’Associazione è regolata dal presente statuto ed agisce nei limiti del codice civile, delle leggi statali e regionali che regolano l’attività dell’associazionismo e del volontariato, nonché dei principi generali dell’ordinamento.

Art. 4 – ATTIVITÀ
a. Promuovere e svolgere attività di ricerca nel campo delle discipline della Fisica della Terra quali sismologia, geologia, geofisica, vulcanologia e delle loro applicazioni ivi compresi lo studio dei fenomeni fisici e chimici precursori dei terremoti e delle eruzioni vulcaniche, nonché dei metodi di valutazione del rischio sismico, vulcanico, idrogeologico e della pericolosità sul territorio, anche in collaborazione con Università italiane ed estere, istituzioni nazionali e internazionali, altri soggetti pubblici e privati nazionali, comunitari e internazionali.
b. Progettare e coordinare programmi di ricerca finalizzati al rilevamento dei fenomeni sismologici, geofisici, vulcanici, geochimici e lo studio dei loro precursori, anche attraverso collaborazioni internazionali.
c. Favorire e promuovere studiosi considerati svantaggiati, in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari, mediante l’erogazione dl borse di studio ed aiuti finanziari per la loro attività di ricerca in Italia; promuovere lo sviluppo della ricerca scientifica attraverso la concessione di contributi o contratti di ricerca a studiosi meritevoli e istituzioni scientifiche qualificate; diffondere la cultura scientifica e tecnica nei vari rami della scienza attraverso manifestazioni, pubblicazione di libri e riviste, interventi nella stampa ed in televisione, sviluppare qualificate iniziative, rassegne, convegni.
d. Fornire supporto alle Istituzioni, agli Enti locali e tutti gli organi preposti alla tutela dei popoli. Fornire informazioni, ricerche e consulenze per la difesa dai terremoti e di eventi naturali potenzialmente pericolosi.
e. Rendere disponibili a tutta la comunità scientifica nazionale e internazionale i dati raccolti dalle proprie ricerche, studi e progetti nonché i dati raccolti dalle reti di monitoraggio e misurazione, locali, nazionali e internazionali avviate e gestite anche con la collaborazione diretta e indiretta di ricercatori, Università, gruppi di ricerca, Enti nazionali e Internazionali.
f. Stimolare, sostenere e curare la valorizzazione, lo sviluppo e il trasferimento tecnologico dei risultati delle attività di ricerca svolta dalla propria rete scientifica a favore di organismi pubblici e privati nazionali ed internazionali.
g. Favorire lo scambio culturale e l’accrescimento di esperienze di ricerca con programmi di assegnazione di borse di studio, attività di formazione anche in collaborazione con organismi universitari, convegni internazionali, attività di alta formazione post-universitaria e attività di formazione permanente, continua e ricorrente.
h. Fornire, nell’ambito del perseguimento delle proprie finalità, servizi a terzi in regime di diritto privato. In seno all’Associazione iAReSP opera una speciale Commissione Scientifica con funzioni di coordinamento e scelta delle attività scientifiche promosse dall’Associazione iAReSP.
i. L’Associazione iAReSP potrà altresì svolgere tutte le attività connesse al proprio scopo istituzionale, nonché tutte le attività accessorie, in quanto ad esso integrative, anche se svolte in assenza delle condizioni previste in questo articolo, purché nei limiti consentiti dalla legge, costituendo al suo interno altre strutture associative od organizzando specifici progetti di ricerca.
j. Acquisizione di ogni tipo di strumento o realizzazione in proprio di strumenti meccanici ed elettronici da utilizzare per la propria ricerca o da destinare a terzi in comodato d’uso per l’ampliamento territoriale della ricerca stessa. Tali strumenti saranno acquisiti attraverso i fondi posseduti o attraverso contribuzioni derivanti da Società o Enti che aderiscano a specifici progetti di ricerca anche su territori diversi da quelli della sede dell’Associazione iAReSP. Ogni strumento acquisito o realizzato in proprio è e rimarrà di proprietà dell’Associazione iAReSP.
k. Attivare collaborazioni scientifiche nazionali e internazionali con ricercatori, studiosi, enti di ricerca, Università.
l. Realizzare una propria rete di rilevamento sismico attraverso strumenti acquisiti, realizzati in proprio o donati da persone, Enti, Organizzazioni.
m. Realizzare una rete di rilevamento e misurazione multidisciplinare per lo studio e la ricerca di precursori sismici attraverso propri strumenti o strumenti messi a disposizione da persone, Enti, Ricercatori, Università o donati che siano meccanici, elettronici o satellitari. Attraverso gli strumenti a disposizione si effettuerà ogni genere di misurazione e rilevamento di carattere fisico, geofisico, chimico, geochimico, atmosferico, meteorologico, elettronico, magnetico, elettromagnetico, frequenze radio e ogni altro metodo necessario atto alla correlazione dei dati e all’individuazione di precursori.
n. Realizzare specifici progetti di ricerca ai quali sarà assegnato un nome e un logo che rimarranno di proprietà dell’Associazione iAReSP.
o. Partecipare a progetti di persone, studiosi, ricercatori, Enti nazionali e internazionali che chiedano la collaborazione scientifica dell’Associazione iAReSP.
p. Le attività dell’Associazione iAReSP e le sue finalità sono ispirate a principi di pari opportunità tra uomini e donne e rispettose dei diritti inviolabili della persona.

Art. 5 – ADESIONI AD ALTRI ENTI E ATTIVITÀ ACCESSORIE
La iAReSP potrà aderire ad organismi nazionali ed internazionali che meglio permettano il conseguimento degli scopi sociali. L’Associazione potrà compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni necessarie e utili alla realizzazione degli scopi sociali, collaborando anche con altre Organizzazioni in generale, nazionali o estere, che svolgano attività analoghe o accessorie all’attività sociale.
È fatto divieto all’Associazione iAReSP di svolgere attività non rientranti nell’ambito degli scopi sociali. L’Associazione potrà tuttavia svolgere attività direttamente connesse a quelle istituzionali, ovvero accessorie in quanto integrative delle stesse, nei limiti consentiti dal decreto legislativo 4 dicembre 1997 n. 460 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 6 - I SOCI E LE QUOTE DI ASSOCIAZIONE
Sono ammessi a far parte dell’Associazione iAReSP tutti gli uomini e le donne che accettano gli articoli dello Statuto e del regolamento interno, che condividano gli scopi della iAReSP e si impegnino a dedicare una parte del loro tempo per il loro raggiungimento. Sono ammessi anche Enti, Società, Associazioni, Fondazioni, Organizzazioni in generale che saranno rappresentate dal Legale Rappresentante. I minori di anni diciotto possono assumere il titolo di Socio solo previo consenso dei genitori e comunque non godono del diritto di voto in Assemblea.
L’organo competente a deliberare sulle domande di ammissione degli aspiranti Soci è il Consiglio Direttivo.
L’ammissione all’Associazione iAReSP è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda scritta del richiedente nella quale dovrà specificare le proprie complete generalità e un indirizzo e-mail valido. In base alle disposizioni di legge 196/2003 tutti i dati personali raccolti saranno soggetti alla riservatezza ed impiegati per le sole finalità dell’Associazione iAReSP previo assenso scritto del socio.
Il Consiglio Direttivo inoltre ha facoltà di nominare ogni anno alcuni Soci Onorari, per particolari meriti connessi alle finalità dell’Associazione.
All’atto dell’ammissione il Socio si impegna al versamento della quota associativa annuale nella misura fissata dal Consiglio Direttivo ed approvata in sede di bilancio dall’Assemblea dei Soci ordinaria, al rispetto dello Statuto e dei regolamenti emanati.
Il numero dei soci è illimitato. È esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa. La quota associativa è intrasmissibile. L’Associazione fa proprio, e promuove al suo interno, il principio delle “pari opportunità” tra uomo e donna e tutela i diritti inviolabili della persona.

L’associazione iAReSP prevede le seguenti categorie di soci:
a. Soci Fondatori: coloro che sono intervenuti alla costituzione dell’Associazione, hanno diritto di voto, sono eleggibili alle cariche sociali e sono soggetti al pagamento della quota associativa.
b. Soci Ordinari: coloro che hanno chiesto e ottenuto la qualifica di Socio al Consiglio Direttivo, hanno diritto di voto, sono eleggibili alle cariche sociali e sono soggetti al pagamento della quota associativa.
c. Soci Onorari: coloro che sono stati nominati dal Consiglio Direttivo per particolari meriti connessi alle finalità dell’Associazione:

Requisiti richiesti: (I primi due requisiti di seguito elencati sono vincolanti).
a. Onorabilità riconosciuta.
b. Non devono ricoprire rilevanti incarichi politici.
c. Partecipazione ad eventi iAReSP in qualità di speaker o di docente. Eventuali altri contributi ad organizzazioni di vario carattere.
d. Posizioni apicali ricoperte in importanti società, enti, pubbliche amministrazioni, organizzazioni no-profit, organismi internazionali.
e. Pubblicista in discipline scientifiche di alto contenuto tecnico.
f. Docenti universitari di chiara fama.

Procedura di nomina:
Ogni anno i potenziali Soci Onorari vengono proposti all’approvazione del Consiglio Direttivo da:
a. almeno tre Soci facenti parte del Consiglio
b. da almeno un decimo dei soci

Il Consiglio Direttivo approverà all’unanimità la scelta di uno o due candidati, fino al raggiungimento di un numero massimo di Soci Onorari pari a 15 (quindici).
Il Socio Onorario designato deve formalmente accettare la nomina nel corso di una breve cerimonia da tenersi preferibilmente a margine di un Convegno dell’Associazione.

Diritti e doveri:
Il Socio Onorario è esentato dal pagamento della quota associativa.
Ha diritto a tutti i benefici ed è soggetto a tutti i doveri previsti per i Soci.
Può essere invitato, in casi particolari, a partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo.
Deve compilare la scheda di ammissione standard, contenente i dati personali.

La divisione dei Soci nelle suddette categorie non implica alcuna differenza di trattamento in merito ai loro diritti nei confronti dell’Associazione, in particolare, ciascun socio ha diritto a partecipare effettivamente alla vita dell’Associazione stessa. I Soci hanno diritto a partecipare alla vita associativa, alle manifestazioni organizzate dall’Associazione. I soci hanno il diritto di partecipare alle iniziative promosse dalla iAReSP ed intervenire alle Assemblee ordinarie e straordinarie; conoscere i programmi con i quali l’Associazione intende attuare gli scopi sociali; dare le dimissioni, in qualsiasi momento, previa comunicazione scritta al Consiglio Direttivo; proporre progetti ed iniziative da sottoporre al Consiglio Direttivo; discutere e approvare i rendiconti economici; eleggere ed essere eletti membri del Consiglio Direttivo. I Soci maggiorenni hanno diritto di voto per l’approvazione e le modificazioni dello statuto, dei regolamenti e delle delibere assembleari e per la nomina degli organi direttivi dell’Associazione. I Soci hanno l’obbligo di rispettare le norme del presente statuto e dei regolamenti sociali, di svolgere le attività preventivamente concordate; mantenere un comportamento conforme alle finalità dell’Associazione.
I Soci sono tenuti al pagamento della quota associativa annuale entro 10 giorni dall’iscrizione nel libro soci ed entro il 31 marzo degli anni successivi andrà rinnovata. Il mancato rinnovo farà automaticamente decadere il Socio anche da eventuali cariche amministrative. L’ammontare della quota associativa annuale e della quota sostenitore è stabilito annualmente dall’Assemblea dei Soci in sede di approvazione del bilancio. Le attività svolte dai Soci a favore dell’Associazione iAReSP per il raggiungimento dei fini sociali sono svolte prevalentemente a titolo di volontariato e totalmente gratuite. L’Associazione iAReSP può, in caso di particolare necessità o in presenza di specifici progetti, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo anche ricorrendo ai propri associati, anche facenti parte il Consiglio Direttivo, e deliberati dal Consiglio Direttivo stesso.

Art. 7 - DIRITTI DEI SOCI
I Soci aderenti all’Associazione iAReSP hanno diritto di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi. Tutti i Soci hanno il diritto d’informazione e di controllo stabiliti dalle Leggi e dal presente Statuto. Il Socio volontario non potrà in alcun modo essere retribuito, ma avrà diritto al solo rimborso delle spese effettivamente sostenute per l’attività prestata. L’Associazione iAReSP si avvale in modo prevalente di attività prestata in forma volontaria e gratuita dei propri associati. Tutti i Soci hanno diritto di accesso ai documenti, delibere, bilanci, rendiconti e registri dell’Associazione iAReSP. Tutti i Soci maggiorenni hanno diritto di voto.

Art. 8 - DOVERI DEI SOCI
Gli aderenti svolgeranno la propria attività nell’Associazione iAReSP in modo personale, volontario e gratuito senza fini di lucro, in ragione delle esigenze e disponibilità personali dichiarate. Il comportamento del Socio verso gli altri aderenti ed all’esterno dell’Associazione iAReSP deve essere animato da spirito di solidarietà ed attuato con correttezza, buona fede, onestà, probità e rigore morale, nel rispetto del presente Statuto e delle linee programmatiche emanate.

Art. 9 - RECESSO/ESCLUSIONE DEL SOCIO
Il Socio può recedere dall’Associazione iAReSP mediante comunicazione scritta. Il recesso ha effetto dalla data di chiusura dell’esercizio sociale nel corso del quale è stato esercitato.
La qualità di Socio cessa per:
a. scioglimento dell’Associazione;
b. mancato pagamento della quota associativa annuale entro il termine del 31 marzo
c. esclusione per gravi motivi da disporre a cura del Consiglio Direttivo; il Consiglio, tuttavia, non può adottare alcun provvedimento se non previa audizione dell’interessato.

I Soci receduti e/o esclusi, che abbiano cessato di appartenere all’Associazione iAReSP, non possono richiedere la restituzione dei contributi versati né hanno diritto alcuno sul patrimonio dell’Associazione. L’esclusione o il recesso, comunque manifestato, ha effetto immediato.
La quota associativa è nominativa e non è ammesso il suo trasferimento ad altra persona.
L’esclusione del Socio è deliberata dal Consiglio Direttivo. Deve essere comunicata a mezzo e-mail al medesimo, assieme alle motivazioni che hanno dato luogo all’esclusione e ratificata dall’Assemblea Soci nella prima riunione utile.

Art. 10 – SOSTENITORI
L’Associazione iAReSP riconosce la figura del Sostenitore e sono coloro che hanno inviato l’apposito documento scritto dove specificano le proprie complete generalità, un indirizzo e-mail valido, e hanno versato la quota annuale sostenitore. In base alle disposizioni di legge 196/2003 tutti i dati personali raccolti saranno soggetti alla riservatezza ed impiegati per le sole finalità dell’Associazione iAReSP previo assenso scritto del sostenitore.
Per diventare Sostenitore non è necessaria l’approvazione dell’Assemblea dei Soci o del Consiglio Direttivo.
Non hanno diritto di voto, non sono eleggibili ma possono assistere all’Assemblea ordinaria senza diritto di parola. Non sono iscritti nel libro Soci in quanto non sono tali. La quota Sostenitore è valida per l’anno in corso, può essere versata in qualsiasi momento dell’anno e la sua scadenza sarà il 31 dicembre dello stesso anno. Per mantenere lo status di Sostenitore la quota dovrà essere rinnovata entro il giorno 10 gennaio successivo alla scadenza. I Sostenitori saranno informati tramite invio di e-mail relativamente alle date in cui si riunirà l’Assemblea ordinaria e riceveranno le notizie più importanti anche attraverso un’area dedicata del sito web. La quota sostenitore è nominativa e non è ammesso il suo trasferimento ad altra persona. Se per qualsiasi motivo il Sostenitore intende recedere dallo status gli effetti saranno immediati, il nominativo sarà cancellato dagli eventuali elenchi pubblicati, eventuale account al sito per l’accesso all’area dedicata sarà rimosso e non ha diritto di rimborso della quota versata.

Art. 11 - GLI ORGANI SOCIALI
Gli organi dell’Associazione iAReSP sono:
a. L’Assemblea dei Soci
b. Il Consiglio Direttivo
c. Il Collegio dei Revisori dei Conti, qualora la sua istituzione venga deliberata dall’Assemblea
d. Il Collegio dei Garanti qualora la sua istituzione venga deliberata dall’Assemblea.

Tutte le cariche sociali sono a titolo onorario e sono conferite ed accettate a titolo gratuito. Ai Soci che ricoprono cariche associative spetta eventualmente il rimborso delle spese sostenute, nei modi e nelle forme stabilite dal regolamento interno e dalla disciplina fiscale.
Esse hanno durata di quattro anni e possono essere riconfermate.

Art. 12 - L’ASSEMBLEA
L’Assemblea dei Soci è l’organo sovrano dell’Associazione, è costituita da tutti i Soci e le sue deliberazioni vincolano anche gli assenti o dissenzienti. L’Assemblea è convocata almeno una volta all’anno dal Consiglio Direttivo, mediante:
a. Avviso scritto da inviare con e-mail semplice agli associati attraverso l’indirizzo comunicato nella richiesta di iscrizione, almeno 7 giorni prima di quello fissato per l’adunanza;
b. Avviso affisso nei locali della sede almeno 7 giorni prima.

L’Assemblea dei Soci è presieduta dal Presidente stesso o da un suo delegato nominato tra i membri del Direttivo.
Deve inoltre essere convocata:
c. quando il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario;
d. quando la richiede almeno un decimo dei soci. In questo caso l’Assemblea dei Soci deve essere convocata entro trenta giorni dalla data in cui la richiesta è pervenuta.

Gli avvisi di convocazione devono contenere l’ordine del giorno dei lavori, la sede ove si tiene la riunione, la data e l’orario della prima e della seconda convocazione.
L’Assemblea può essere ordinaria e straordinaria.
È straordinaria l’Assemblea dei Soci convocata per la modifica dello Statuto, per deliberare il trasferimento della sede legale e per lo scioglimento dell’Associazione.
È ordinaria in tutti gli altri casi.
L’Assemblea dei Soci ordinaria è valida in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno ma non prima di un’ora, qualunque sia il numero dei presenti.

L’Assemblea dei Soci ordinaria:
a. elegge, ogni quattro anni, il Consiglio Direttivo dopo aver stabilito di quanti membri debba essere composto come da successivo Art. 13. La scelta sarà da un minimo di cinque a un massimo di undici membri.
b. propone iniziative indicandone modalità e supporti organizzativi
c. esamina e approva il bilancio consuntivo e preventivo annuale ed il rendiconto predisposto dal Consiglio Direttivo
d. fissa annualmente l’importo della quota associativa annuale e della quota sostenitore
e. ratifica le esclusioni dei Soci deliberate dal Consiglio Direttivo
f. approva il programma annuale dell’Associazione.

Le deliberazioni dell’Assemblea dei Soci ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega; sono espresse con voto palese, tranne quelle su problemi riguardanti le persone e la qualità delle persone o quando l’Assemblea lo ritenga opportuno. Ogni Socio ha diritto di esprimere un solo voto e può presentare una sola delega in sostituzione di un socio non amministratore.

L’Assemblea dei Soci straordinaria:
a. approva eventuali modifiche allo Statuto come previsto dal successivo Art. 23
b. scioglie l’Associazione e ne devolve il patrimonio col voto favorevole di 3/4 dei soci.
Hanno diritto di partecipare alle Assemblee dei Soci, di votare e di essere eletti, tutti i Soci iscritti, purché in regola con il pagamento della quota associativa annuale.

Le discussioni e le deliberazioni dell’Assemblea dei Soci ordinaria e straordinaria sono riassunte in un verbale che viene redatto dal Segretario o da un componente dell’Assemblea dei Soci appositamente nominato. Il verbale viene sottoscritto dal Presidente e dall’estensore è trascritto su apposito registro, conservato a cura del Presidente nella sede dell’Associazione iAReSP.
Ogni Socio ha diritto di consultare i verbali delle sedute e chiederne, a proprie spese, una copia.

Art. 13 – IL CONSIGLIO DIRETTIVO
L’Associazione iAReSP è amministrata da un Consiglio Direttivo eletto dall’Assemblea dei Soci ed è composto da un minimo di cinque ad un massimo di undici membri. Prima che il Consiglio Direttivo venga eletto dall’Assemblea dei Soci la stessa deciderà di quanti membri dovrà essere composto.
La stessa procedura sarà svolta in occasione del rinnovo delle cariche alla sua scadenza.
Le delibere devono avere il voto della maggioranza assoluta dei presenti, a parità di voti prevale il voto del Presidente.
I Componenti del Consiglio Direttivo che decadono e che dunque lasciano il Consiglio Direttivo durante il mandato sono automaticamente rimpiazzati dai primi non eletti. Se decade il Presidente o il Vice Presidente il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione con nuove elezioni interne al Consiglio. Il Componente che senza giustificato motivo sia assente a tre riunioni consecutive del Consiglio Direttivo è considerato dimissionario e il Consiglio decide se trattarlo come decaduto.

Il Consiglio Direttivo:
a. elegge il Presidente, il Vicepresidente, il Tesoriere e il Segretario
b. compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione
c. redige e presenta all’Assemblea dei Soci ordinaria il rapporto annuale sulle attività dell’Associazione iAReSP
d. redige e presenta all’Assemblea dei Soci ordinaria il bilancio consuntivo, quello preventivo ed il rendiconto economico.
e. ammette i nuovi Soci
f. esclude i Soci salva successiva ratifica dell’Assemblea dei Soci ordinaria ai sensi dell’Art. 9 del presente statuto.
g. nomina il Direttore che può essere anche persona esterna all’Associazione.
h. delibera la realizzazione di progetti e i relativi costi mettendo a disposizione del Presidente il denaro necessario per l’adempimento dei progetti.
i. delibera le convenzioni e i progetti di collaborazione con persone, studiosi, ricercatori, Enti, Associazioni, Fondazioni, Università e Organizzazioni in generale.

La convocazione del Consiglio Direttivo è decisa dal Presidente o richiesta, e automaticamente convocata, da almeno tre membri del Consiglio Direttivo stesso.
Il Presidente stabilisce di sua iniziativa i punti da mettere all’ordine del giorno comprendendo anche quelli pervenuti su richiesta dei Componenti il Consiglio Direttivo.
La comunicazione della riunione sarà trasmessa via e-mail e firmata dal Presidente o attraverso e-mail firmata da almeno tre Consiglieri. La comunicazione va inviata almeno 7 giorni prima e sulla comunicazione deve essere indicato l’ordine del giorno, luogo, data e orario. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti.
È prevista un’unica convocazione e non sono ammesse deleghe.

Art. 14 - IL PRESIDENTE
Il Presidente ha la legale rappresentanza dell’Associazione iAReSP, presiede il Consiglio Direttivo e l’Assemblea dei Soci.
Rappresenta l’Associazione iAReSP di fronte alle autorità ed è il suo portavoce ufficiale.
Convoca l’Assemblea dei Soci e il Consiglio Direttivo sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie. Dispone dei fondi preventivamente deliberati dal Consiglio Direttivo con provvedimenti controfirmati dal tesoriere

Art. 15 – IL VICE PRESIDENTE
Il Vice Presidente sostituisce il Presidente, assumendone i poteri, nel caso di impedimento od assenza.

Art. 16 - IL DIRETTORE
Il Direttore è nominato dal Consiglio Direttivo. Può essere esterno all’Associazione iAReSP o un Socio della stessa.
Non vi è incompatibilità fra la carica di Direttore e una qualsiasi carica del Consiglio Direttivo ivi compresa quella di Presidente.

Spetta al Direttore:
a. dare esecuzione alle delibere del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea dei Soci.
b. provvedere, sentito il parere vincolante del Consiglio Direttivo, all’assunzione e licenziamento del personale e a tutti i provvedimenti concernenti i rapporti di dipendenza e collaborazione.
c. provvedere al funzionamento di tutta l’organizzazione relativa all’attività didattica, mediatica e di ricerca.
d. provvedere all’invio delle comunicazioni ai Soci e invia le e-mail delle convocazioni preventivamente firmate dal Presidente o dai Soci che ne hanno fatto richiesta come previsto dal precedente Art. 13
e. mantenere costanti contatti con il Presidente
f. controllare ed informare il Presidente di ogni comunicazione ricevuta
g. dirigere tutti i lavori e i progetti programmati
h. ha facoltà di nominare il responsabile di un singolo progetto che dovrà essere approvato dal Consiglio Direttivo alla prima riunione utile.
i. Partecipare attivamente ad ogni grado di assemblea fornendo informazioni e personali opinioni ma non ha diritto di voto.

Art. 17 – IL TESORIERE
Ha la responsabilità della custodia dei fondi dell’Associazione e ne tiene la contabilità, secondo le indicazioni del Consiglio Direttivo. Inoltre effettua le relative verifiche, controlla la tenuta dei libri contabili, predispone (dal punto di vista contabile) il rendiconto economico annuale e il bilancio di previsione.

Art. 18 – IL SEGRETARIO
II Segretario compila i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo, coadiuva il Direttore nell’attuazione delle deliberazioni di quest’organo, sovrintende e attua i servizi amministrativi dell’Associazione.

Art. 19 - IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
L’Assemblea può eleggere un Collegio dei Revisori dei Conti costituito da tre componenti effettivi e da due supplenti, scelti anche tra i non aderenti e, quando la legge lo impone, tra gli iscritti al Registro dei Revisori Contabili. Le eventuali sostituzioni di componenti del Collegio effettuate nel corso del triennio, dopo l’esaurimento dei supplenti, devono essere convalidate dalla prima assemblea convocata successivamente alla nomina. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.

Il Collegio:
a. elegge tra i suoi componenti il Presidente
b. esercita i poteri e le funzioni previste dalle leggi vigenti per i revisori dei conti;
c. agisce di propria iniziativa, su richiesta di uno degli organi sociali oppure su segnalazione di un aderente;
d. può partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo e, se previsto, del Comitato Esecutivo;
e. riferisce annualmente all’Assemblea con relazione scritta e trascritta nell’apposito registro dei Revisori dei Conti

ART. 20 – IL COLLEGIO DEI GARANTI
L’Assemblea può eleggere un Collegio dei Garanti costituito da tre componenti effettivi e da due supplenti, scelti anche tra i non aderenti. Le eventuali sostituzioni di componenti del Collegio, effettuate nel corso del triennio, devono essere convalidate dalla prima assemblea convocata successivamente alla nomina. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.

Il Collegio:
a. ha il compito di esaminare le controversie tra gli aderenti, tra questi e l’associazione o i suoi organi, tra i membri degli organi e tra gli organi stessi;
b. giudica ex bono et equo senza formalità di procedure e il suo lodo è inappellabile.

Art. 21 - I MEZZI FINANZIARI
I mezzi finanziari per il funzionamento dell’associazione provengono:
a
dalle quote versate dai Soci e dai Sostenitori nelle misure decise annualmente dal Consiglio Direttivo e ratificate dall’Assemblea dei Soci;
b. dai contributi, donazioni, lasciti in denaro o in natura provenienti da persone le cui finalità non siano in contrasto con gli scopi sociali.
c. dai contributi dell’Unione Europea, dello Stato, Regioni, Province, Comuni, Enti e Istituzioni pubbliche, nazionali o esteri
d. dai contributi di Organismi internazionali
e. donazioni o lasciti testamentari
f. rimborsi derivanti da attività commerciali e produttive marginali
g. rimborsi da manifestazioni di qualunque genere, effettuate dall’Associazione
h. remunerazione, compensi e noleggi percepiti per i servizi resi di carattere divulgativo, assistenza in attività di ricerca, formazione, didattico, editoriale, educativo
i. rendite di beni mobili e immobili pervenuti all’Associazione a qualunque titolo
j. proventi da convenzioni con privati, Enti pubblici in attuazione degli scopi sociali
k. eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze del bilancio
l. da iniziative promozionali
m. da introiti pubblicitari anche attraverso il sito internet, cartacei e periodici
n. dalla distribuzione di gadget ritraenti il logo dell’Associazione iAReSP
o. ogni mezzo, che non sia in contrasto con il regolamento interno e con le leggi dello Stato Italiano, potrà essere utilizzato per appoggiare e sostenere i finanziamenti all’Associazione iAReSP e arricchire il suo patrimonio.

Il Consiglio Direttivo potrà rifiutare qualsiasi donazione che sia tesa a condizionare in qualsivoglia modo l’Associazione iAReSP.
L’Associazione, tramite il suo Presidente, può accendere conti bancari e postali per la gestione delle entrate e delle uscite.

ART. 22 - ANNO SOCIALE ED ECONOMICO
L’anno sociale ed economico finanziario decorrono dal 1 gennaio al 31 dicembre. Entro due mesi dalla chiusura dell’esercizio finanziario il Consiglio Direttivo procede alla predisposizione del Rendiconto annuale da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea dei Soci ordinaria. Il Rendiconto annuale deve essere depositato presso la sede sociale nei quindici giorni che precedono l’Assemblea convocata per la sua approvazione, a disposizione di coloro che abbiano interesse. Il rendiconto dell’esercizio dovrà evidenziare in modo analitico i costi e i proventi di competenza, nonché la consistenza finanziaria e le poste rettificate che consentano di determinare la competenza dell’esercizio. La previsione e la programmazione economica dell’anno sociale successivo è deliberata dall’Assemblea dei Soci con attinenza alla formulazione delle linee generali dell’attività dell’Associazione. Eventuali avanzi di gestione o utili relativi ad attività commerciali occasionalmente esercitate, dovranno essere reinvestiti nell’attività istituzionale dell’Associazione. In ogni caso, non potranno essere distribuiti fra i Soci.
È vietato distribuire anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre Onlus che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura. È obbligatorio impiegare eventuali utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle a esse direttamente connesse.

Art. 23 - MODIFICHE STATUTARIE
Eventuali modifiche del presente Statuto dovranno essere deliberate dall’Assemblea dei Soci straordinaria che, a tal fine, è validamente costituita con la presenza della metà più uno dei Soci in prima convocazione o qualunque sia il numero dei Soci presenti in seconda convocazione. Tra la prima e la seconda convocazione non deve intercorrere un intervallo inferiore ad un’ora. Le delibere di modifica devono essere approvate da una maggioranza qualificata, rappresentata dai due terzi dei voti dei Soci presenti.
Ogni modifica o aggiunta non potrà essere in contrasto con gli scopi sociali, con la dottrina e il regolamento interno e con la Legge Italiana.

Art. 24 - SCIOGLIMENTO DELL’ASSOCIAZIONE
Lo scioglimento dell’Associazione iAReSP è deliberato dall’Assemblea dei Soci straordinaria.
Per deliberare lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i tre quarti dei Soci.
L’Assemblea nomina uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa.
La devoluzione del patrimonio sarà effettuata con finalità di pubblica utilità a favore di associazioni di promozione sociale di finalità similari.

Art. 25 - DISPOSIZIONI FINALI
Il Consiglio Direttivo viene autorizzato ad apportare allo Statuto tutte le modifiche richieste dalle autorità competenti per l’iscrizione dell’Associazione ad Albi o registri pubblici. Per quanto non è previsto dal presente Statuto o dal regolamento interno si applicano le disposizioni contenute nel Codice Civile e nelle Leggi vigenti in materia.

 

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